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Procedura Whistleblowing

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, per brevità, il “Decreto”) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione europea ivi individuate.

La disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nei settori pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono effettuando segnalazioni, denunce all’Autorità giudiziaria o divulgazioni pubbliche, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Con il Decreto, tale protezione viene ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto del Whistleblowing un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni e degli enti.

A norma del Decreto, Previp Fondo Pensione, nella sua qualità di forma di previdenza complementare, rientra nell’ambito di applicazione dello stesso ed è tenuto a prevedere misure di tutela previste dalla predetta normativa.

Oltre al richiamato Decreto, costituiscono fonte normativa della presente procedura:

  • Il documento adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali denominato “Parere sullo Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvato il 6 luglio 2023;
  • il documento adottato da ANAC denominato “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “Linee guida ANAC”);
  • le “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” approvate da ANAC con la Delibera n° 478 del 26 novembre 2025;
  • la Delibera 479 del 26 novembre 2025 di ANAC avente ad oggetto la modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La presente procedura – adottata con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali – è finalizzata a fornire informazioni sull’utilizzo del canale interno gestito dal Fondo e di quello esterno gestito da ANAC con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne nonché alle modalità e termini di gestione delle stesse; saranno inoltre indicate informazioni sulle procedure per l’effettuazione delle segnalazioni esterne.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

A norma del Decreto, possono effettuare segnalazioni i seguenti soggetti (cd. Segnalanti):

  • Lavoratori subordinati, ivi compresi i:
    • Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
    • Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 50/2017, convertito con modifiche e integrazioni nella l. n. 96/2017).
  • Lavoratori autonomi, ivi compresi i:
    • Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del medesimo c.c.;
    • Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del Codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
    • Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta – ai sensi del co. 1 della citata norma – delle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali;
  • Liberi professionisti e consulenti;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano tali funzioni. Può trattarsi, ad esempio, dei componenti del Consiglio di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi.

I rapporti sopra indicati possono riguardare anche situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso o nella fase della sua costituzione.

3. Oggetto delle segnalazioni

Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire alla figura preposta alla gestione della segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, ufficio in cui svolge l’attività);
  • gli eventuali documenti a supporto della segnalazione, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere tutti e contestualmente rispettati, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Si raccomanda di indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità, e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni, fermo restando che, anche nel caso in cui non si scegliesse l’anonimato, il Segnalante beneficia di tutte le tutele previste dal Decreto sia in termini di riservatezza che per il caso di eventuali ritorsioni subite in conseguenza della segnalazione.

Previp Fondo Pensione prende in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Al fine di garantire l’affidabilità delle informazioni segnalate, è preferibile e raccomandato che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o del Fondo, commesse nell’ambito del Fondo medesimo, con cui o nel cui contesto il Segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore (cfr. paragrafo 2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (cd. indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Il legislatore ha individuato le fattispecie di violazioni che possono formare oggetto di segnalazione, che sono di seguito elencate:

  1. Violazioni delle disposizioni normative nazionali
    • In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. Inoltre, nell’ambito delle violazioni in esame rientrano le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che non rientrano nelle violazioni indicate di seguito:
  2. Violazioni del diritto dell’UE relative a:
    1. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
    3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
    4. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori di cui ai precedenti punti a), b) e c);
  3. violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del Codice penale, nonché dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili – e pertanto non danno luogo all’applicazione delle tutele previste dal Decreto – le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. “voci di corridoio”).

Parimenti, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, salvo il caso che la stessa costituisca “elemento concreto” (indice sintomatico) tale da far ritenere ragionevolmente al Segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto.

Non possono essere oggetto di segnalazione ai sensi del Decreto e, pertanto, non seguono il trattamento disciplinato dalla presente procedura, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si rammenta che le segnalazioni inerenti a irregolarità o anomalie connesse alla gestione del rapporto con il Fondo che riguardino aderenti e beneficiari non possono essere presentate mediante i canali previsti dal Decreto e di seguito descritti. In tali casi è necessario utilizzare l’istituto del reclamo, che può essere trasmesso, compilando l’apposito form all’interno dell’area web riservata del sito https://fondo.previp.eu, direttamente agli Uffici di Previp Fondo Pensione.

4. Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Oltre all’istituto della “divulgazione pubblica” – le cui caratteristiche sono definite nel Decreto e ulteriormente precisate nelle Linee guida ANAC – e alla denuncia all’Autorità giudiziaria, il Decreto disciplina due modalità per l’effettuazione delle segnalazioni:

  • il “Canale di segnalazione interna”, istituito da Previp e regolato secondo le previsioni del presente documento;
  • il “Canale di segnalazione esterno” gestito dall’ANAC.

4.1 Il Canale di segnalazione interna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al canale interno istituito dal Fondo sia in forma scritta che in forma orale seguendo le modalità indicate nel paragrafo 4.4.1 della presente informativa.

Il Fondo ha identificato e disciplinato un processo di gestione e analisi delle segnalazioni ricevute caratterizzato dalla presenza di un Responsabile, appositamente identificato nel titolare della Funzione di revisione interna (Internal audit) del Fondo, che ha il compito di gestire il canale di segnalazione interna, svolgendo le attività previste dal Decreto, e di effettuare un esame preliminare della segnalazione, valutando la sussistenza dei presupposti di procedibilità, ammissibilità,  fumus di fondatezza e attendibilità necessari ad avviare gli eventuali ulteriori approfondimenti. La Funzione di revisione interna di Previp Fondo Pensione è attribuita alla società Bruni, Marino & C. Srl Società Benefit, nella persona del Dr. Fabrizio Marino, titolare della funzione. A tale fine il contratto intercorrente tra il Fondo e la predetta società è stato integrato con l’attribuzione a quest’ultima, nella persona del Dott. Marino, dei compiti incombenti sul Responsabile della gestione del canale interno per le segnalazioni Whistleblowing, da svolgersi in totale autonomia e nel rispetto della legge e delle procedure adottate dal Fondo.

Il Fondo ha stabilito che, nel caso di impossibilità del Responsabile individuato a svolgere il ruolo per un periodo di tempo superiore a una settimana, le relative funzioni saranno svolte, limitatamente al periodo di sua assenza, dal presidente del Collegio sindacale.

Il Segnalante deve scegliere in via prioritaria di effettuare la segnalazione attraverso il canale interno messo a disposizione dal Fondo e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del Decreto, di seguito precisate, può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC.

Qualora la segnalazione riguardi violazioni attribuibili alla società incaricata della Funzione di revisione interna o al titolare della medesima la stessa potrà comunque essere trasmessa al Canale di segnalazione interna e, in tali casi, la gestione sarà effettuata dal Collegio Sindacale.

Il Fondo raccomanda coloro che effettuano segnalazioni a non divulgare, a terzi, informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza.

4.1.1 Segnalazioni interne in modalità cartacea

Le segnalazioni al canale interno in modalità informatica possono essere effettuate attraverso l’applicazione “My Whistleblowing” disponibile sul sito web del Fondo nella sezione “Segnala un illecito”, accedendo al seguente link. Nella medesima pagina è disponibile il collegamento alle istruzioni di utilizzo del sistema di segnalazioni.

La segnalazione in modalità informatica è effettuata in forma scritta.

L’applicazione garantisce l’assoluta riservatezza dei dati del Segnalante e del contenuto della segnalazione.

L’interfaccia dispone di un’area privata dove inserire la segnalazione (in forma scritta) e monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria. Il Segnalante ha inoltre sempre modo di aggiornare i dati inerenti alle segnalazioni, integrando le informazioni anche con documenti allegati.

Al Segnalante viene assegnato un profilo utente univoco, che gli consente l’accesso tramite una OTP ad un’area riservata nella quale può:

  • accedere a tutte le proprie segnalazioni storicizzate nel sistema;
  • visualizzare gli aggiornamenti di stato dell’istruttoria e i messaggi o le notifiche trasmesse dal Responsabile;
  • scambiare informazioni con il Responsabile della gestione del canale interno di segnalazione.

Il sistema consente al Segnalante di scegliere di effettuare la segnalazione in forma anonima. Nel caso in cui il Segnalante fornisca le proprie generalità, le stesse saranno mantenute riservate, salvo espresso consenso del Segnalante al loro utilizzo e, in ogni caso, salvo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto.

La segnalazione in forma orale potrà essere effettuata, su richiesta del Segnalante (da far pervenire al Fondo con le modalità previste per la segnalazione in forma scritta, indicando le modalità attraverso le quali essere contattato), attraverso un incontro diretto, da svolgersi entro un termine ragionevole, in un luogo esterno alla sede del Fondo, che sarà indicato dal Responsabile del canale interno. Nel corso dell’incontro il Responsabile può procedere, previo consenso del Segnalante, alla registrazione dell’incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante.

Laddove si proceda alla trascrizione della Segnalazione, il contenuto di quest’ultima può essere sempre verificato e rettificato dal Segnalante al momento della sottoscrizione.

Sia nel caso di segnalazione scritta che nel caso di segnalazione in forma orale sarà garantita la riservatezza del Segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché quella delle persone coinvolte nella segnalazione stessa.

4.1.2 Gestione delle segnalazioni interne

Il Responsabile del processo gestisce il canale interno delle segnalazioni Whistleblowing e aggiorna, ove possibile, il Segnalante sullo stato di avanzamento della segnalazione attraverso lo stesso canale utilizzato per la segnalazione.

Il Responsabile effettua le seguenti comunicazioni:

  • entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione viene rilasciato al Segnalante un avviso di ricevimento;
  • entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento viene dato riscontro alla segnalazione.

Al ricevimento della segnalazione, il Responsabile assegna al Segnalante uno specifico ID alfanumerico anonimo e procede a protocollare su un registro informatico gli estremi della segnalazione; in particolare:

  • giorno e ora;
  • oggetto della segnalazione;
  • note;
  • stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Il registro delle segnalazioni è rimesso alla esclusiva disponibilità del Responsabile delle segnalazioni. Nel caso di utilizzo del sistema di messagistica, il Responsabile, previo consenso del Segnalante, potrà conservare la segnalazione mediante la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto.

Al Responsabile compete di dare seguito alla segnalazione, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute.

Il Responsabile effettuerà preliminarmente una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne la procedibilità e l’ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

A tale fine il Responsabile

  • considererà improcedibili le segnalazioni pervenute da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi del Decreto e di cui al precedente paragrafo 2;
  • considererà inammissibili le segnalazioni che presentino le seguenti caratteristiche:
  • l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  • accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti

ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

  • produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
  • mancanza di dati inerenti agli illeciti segnalati tali da non consentire un adeguato seguito.

Nei predetti casi, il Responsabile darà, ove possibile, la relativa informazione circa improcedibilità e/o l’inammissibilità al Segnalante e procederà all’archiviazione della segnalazione.

Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, come di Whistleblowing, il Responsabile avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All’esito dell’istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro al Segnalante.

Per “riscontro” si intende la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; per “seguito” si intende l’azione intrapresa dal Responsabile per valutare la sussistenza dei fatti, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Per lo svolgimento dell’istruttoria, il Responsabile può chiedere al Segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica. Ove necessario, il Responsabile può anche acquisire atti e documenti da altri uffici del Fondo, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rispetto della riservatezza del Segnalante e del segnalato. Il Responsabile può venire a conoscenza dei dati identificativi del Segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini istruttori. Il sistema, in questi casi, registrerà l’accesso all’identità da parte del Responsabile e le ragioni addotte.

Ove lo ritenga necessario, nello svolgimento dell’attività istruttoria il Responsabile potrà avvalersi anche del supporto di uno studio legale e le relative spese saranno poste a carico del Fondo.

Qualora, a seguito dell’attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l’archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il Responsabile si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni, secondo le rispettive competenze.

Non spetta al Responsabile delle segnalazioni interne accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dal Fondo, essendo le stesse di competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno dello stesso ovvero della magistratura.

Con riferimento al “riscontro” da effettuare entro il termine di tre mesi, lo stesso può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini.

In ogni caso, il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell’istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l’istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati, ove possibile, al Segnalante.

4.2 Il Canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al Canale esterno, gestito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale interno del Fondo e la stessa non ha avuto seguito;
  • il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione al canale interno del Fondo, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni al Canale esterno gestito dall’ANAC possono essere effettuate in conformità alla Regolamentazione adottata dall’Autorità accedendo al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

5. Diffusione della procedura

Con l’adozione della presente procedura, il Fondo intende promuovere un ambiente lavorativo in cui si garantisce che, qualora una persona effettui una segnalazione, la stessa non subisca o possa subire, in maniera diretta o indiretta, un comportamento ritorsivo.

Il Fondo mette pertanto a disposizione la presente procedura a tutti i propri collaboratori, indipendentemente dalla forma giuridica alla base del rapporto medesimo, rendendola accessibile alle persone che, pur non frequentando il luogo di lavoro, hanno accesso alla struttura informativa del Fondo. La stessa è altresì riportata nell’area pubblica del sito web del Fondo.

Chiunque, indipendentemente dal ruolo o dalla tipologia di rapporto intercorrente con il Fondo, riceva una segnalazione Whistleblowing è tenuto ad inviarla tempestivamente al Responsabile della segnalazione, all’indirizzo sopra indicato, avendo cura di non aprire la busta per garantire la riservatezza del contenuto, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, se a conoscenza della sua identità.

6. Disposizioni in materia di divieto di ritorsioni

Il Decreto dispone l’osservanza di obblighi a tutela della riservatezza dei Segnalanti, dei segnalati e delle persone coinvolte nella segnalazione. Dispone altresì misure di tutela della riservatezza e contro ogni tipo di ritorsione nei riguardi del Segnalante, nonché nei riguardi dei seguenti soggetti:

  1. i facilitatori, vale a dire coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo;
  2. le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Fondo incoraggia alla segnalazione delle violazioni individuate dal Decreto e assicura il più ampio rispetto a tutti i livelli delle prescrizioni del Decreto, vietando ogni tipo di ritorsione connessa o riconducibile all’effettuazione di segnalazioni Whistleblowing, sia se effettuate attraverso i canali interno o esterno, sia se svolte mediante divulgazioni pubbliche o denunce.

Per le condizioni e le fattispecie in cui è possibile far valere le tutele si rinvia al testo del Decreto.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal Decreto, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova invece applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche di primo grado, nei confronti del Segnalante, della sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità e ove ricorrano le relative condizioni, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL applicato.