La Previdenza Complementare, disciplinata dal D. Lgs. n. 252/05, è nata con lo scopo di affiancare la pensione pubblica per assicurare al lavoratore di oggi, e futuro pensionato, un livello di tutela previdenziale adeguato. Tale scopo viene raggiunto attraverso il versamento di somme a Previp grazie alle quali, al termine dell’attività lavorativa, l’iscritto potrà godere di una pensione integrativa.
Questo però non deve far credere che i risparmi accumulati siano assolutamente intoccabili sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Di fatto la previdenza complementare è lo strumento che consente di avere un risparmio flessibile che, alla stregua del TFR lasciato in azienda ma con l’applicazione di una fiscalità più favorevole, dà la possibilità di poter fruire delle somme accumulate anche prima di aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria al fine di far fronte ad alcune necessità.
Le anticipazioni
Previp per i suoi iscritti c’è sempre, soprattutto nel momento del bisogno. In caso di necessità e ancor prima di poter accedere alla prestazione pensionistica obbligatoria, si può richiedere al Fondo delle anticipazioni della propria posizione previdenziale fino a quel momento maturata. La percentuale massima richiedibile varia a seconda della motivazione e comunque non potrà essere superiore al 75% della posizione individuale.
Nello specifico, si può richiedere:
Tipologia | Max erogabile | Quando | A chi è rivolta | Costi |
---|---|---|---|---|
Spese sanitarie | 75% | In qualsiasi momento | Iscritto, coniuge e figli | Non previsti |
Acquisto prima casa | 75% | Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza | Iscritto e figli | € 15 |
Ristrutturazione prima casa | 75% | Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza | Iscritto e figli | € 15 |
Ulteriori esigenze | 30% | Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza | Iscritto | € 20 |
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Cosa succede se si interrompe l’attività lavorativa
Se si interrompe il rapporto di lavoro, liquidare il TFR accumulato presso l’Azienda è un obbligo. Con Previp, invece, è una facoltà; infatti si può scegliere se:
- Permanere
- Riscattare
- Trasferire
A. Permanere
È importante sapere che quando si cessa l’attività lavorativa con l’Azienda, perdendo i requisiti di partecipazione al Fondo, si può comunque rimanere iscritti a Previp, continuando a usufruire di tutti i benefici previsti!
In tal caso, si entra a far parte dei Soci Fedeltà che oggi sono quasi 6.500.
Inoltre, ricordiamo che anche dopo aver raggiunto i requisiti pensionistici si può continuare a permanere nel Fondo fino a data futura, senza alcun limite di tempo!
Tipologia | Quando | Fino a quando |
---|---|---|
Perdita requisiti | Al verificarsi dell’evento |
Senza vincoli temporali
|
Pensionamento | Al raggiungimento dei requisiti pensionistici |
Senza vincoli temporali
|
B. Riscattare
Con l’interruzione del rapporto di lavoro e senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, si può decidere di riscattare totalmente e/o parzialmente la propria posizione individuale maturata. In alternativa, si ha sempre la possibilità di permanere in Previp fino o anche oltre il raggiungimento dei requisiti pensionistici obbligatori!
Le tipologie di riscatto e le relative condizioni a disposizione sono le seguenti:
Tipologia | Max erogabile | Quando | Costi |
---|---|---|---|
Perdita di requisiti | Fino al 100% | Alla cessazione dell’attività lavorativa | € 20 |
Inoccupazione superiore ai 48 mesi | 100% | Alla cessazione dell’attività lavorativa | Non previsti |
Invalidità permanente | 100% | In qualunque momento | Non previsti |
Decesso | 100% | Al verificarsi dell’evento | € 20 |
Mobilità / cassa integrazione | Min 50% – Max 100% | Al momento del ricorso da parte dell’azienda | Non previsti |
C. Trasferire
Mentre si svolge l’attività lavorativa, si possono aprire diversi scenari che coinvolgono la previdenza complementare. Ad esempio: cosa accade se si interrompe il rapporto di lavoro e si inizia a lavorare presso una nuova Azienda con un Fondo Pensione di riferimento diverso? E se la propria Azienda modifica il Fondo Pensione di riferimento? E se si cambia l’inquadramento professionale e il proprio fondo pensione fosse diverso? In tutti questi casi si può trasferire la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, in esenzione di imposta e soprattutto senza perdere l’anzianità contributiva fino a quel momento maturata. Si può anche decidere, a fronte del superamento di un periodo minimo di permanenza nel Fondo pari a due anni, di effettuare un trasferimento volontario presso un diverso fondo pensione.
Tipologia | Max erogabile | Quando | Costi |
---|---|---|---|
Modifica del Fondo Pensione di riferimento | 100% | In qualunque momento dopo il verificarsi dell’evento | € 10 |
Cessazione dell’attività lavorativa e nuovo Fondo Pensione di riferimento | 100% | In qualunque momento dopo il verificarsi dell’evento | € 10 |
Modifica dell’inquadramento professionale | 100% | In qualunque momento dopo il verificarsi dell’evento | € 10 |
Volontario | 100% | Decorsi almeno 2 anni di permanenza al Fondo | € 10 |
La R.I.T.A.
Se si è interrotta l’attività lavorativa, ma mancano ancora 5 o 10 anni per il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e si è in possesso di determinati requisiti, si può chiedere la R.I.T.A., ovvero la rendita integrativa temporanea anticipata, introdotta con la Legge di Bilancio del 2018. Optando per questa tipologia di prestazione si riceverà l’erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività lavorativa ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Tipologia | Max erogabile | Quando | Costi |
---|---|---|---|
Anticipo di 5 anni | Fino al 100% | Alla cessazione dell’attività lavorativa e conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni | € 5 per ogni rata |
Anticipo di 10 anni | Fino al 100% | Alla cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione di almeno 24 mesi e conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni | € 5 per ogni rata |
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La prestazione pensionistica complementare
Se si è finalmente raggiunto il traguardo dei requisiti pensionistici obbligatori, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, si può chiedere a Previp l’erogazione della prestazione pensionistica. Ricordiamo però che si può comunque continuare a permanere nel Fondo fino a data futura, senza alcun limite di tempo!
Nello specifico le tipologie di pensionamento a disposizione sono le seguenti:
Tipologia di iscritti | Tipologia di prestazione | |
---|---|---|
Vecchi iscritti | % rendita a tua scelta (fino al 100%) | % capitale a tua scelta (fino al 100%) |
Nuovi iscritti | % rendita a tua scelta (min 50% della tua posizione) |
% capitale a tua scelta (max 50% della tua posizione salvo eccezioni)
|
Optando per la rendita, le tipologie tra cui scegliere sono molteplici, ovvero:
- una rendita vitalizia, corrisposta all’aderente finché è in vita;
- una rendita vitalizia reversibile, corrisposta all’aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa per 5 o per 10 anni e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- una rendita vitalizia con cashback, corrisposta all’aderente finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell’aderente verrà corrisposto, alla/e persona/e da lui designata/e, un capitale (“valore di controassicurazione”) che decresce in funzione delle rate di rendita erogate fino al momento del decesso;
- una rendita vitalizia con garanzia LTC (stato di non autosufficienza): prevede, in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell’aderente, verrà raddoppiata e continuerà periodicamente a rivalutarsi.
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